Art. 784 c.nav. — Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari
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[1]Il concessionario decade dalla concessione:
- a)quando non ha iniziato l'esercizio nel giorno indicato dalla concessione, a meno che il ritardo sia derivato da causa a lui non imputabile;
- b)quando, nel caso previsto nell'articolo 778, i promotori non adempiano all'obbligo di costituire la societa', alla quale il servizio e' stato concesso, nel termine e alle condizioni stabilite nel detto articolo;
- c)negli altri casi indicati dall'atto di concessione.
[2]In caso di decadenza, la cauzione non ancora restituita e' devoluta all'erario.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva