Art. 784 c.nav. — Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari
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I servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari di passeggeri posta e/o merci sono disciplinati da accordi internazionali con Stati, la cui autorita' per l'aviazione civile abbia un sistema regolamentare di certificazione e di sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo, atta a garantire un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva