Art. 785 c.nav. — Vettori designati
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[1]I servizi di trasporto aereo, di cui all'articolo 784, sono svolti, per parte italiana, da uno o piu' vettori aerei designati, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC o da uno Stato membro dell'Unione europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza.
[2]I rapporti fra l'ENAC e i vettori designati sono regolati da una convenzione, ove sono stabilite le condizioni di esercizio del servizio, nonche' gli obblighi dei vettori medesimi.
[3]La scelta dei vettori e' effettuata dall'ENAC sulla base di criteri preventivamente stabiliti e resi pubblici e mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.
[4]I vettori designati non possono cedere, ne' in tutto ne' in parte, il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione dell'ENAC, pena la decadenza dell'esercizio del servizio ceduto.
[5]Oltre all'ipotesi di cui al quarto comma, il vettore designato decade dal servizio:
- a)quando non ha iniziato l'esercizio nel giorno indicato dalla convenzione, a meno che il ritardo non sia derivato da causa a lui non imputabile;
- b)negli altri casi indicati dalla convenzione.
[6]Per gravi motivi di pubblico interesse, l'ENAC puo' sospendere l'esercizio del servizio da parte del vettore designato ovvero revocare la designazione.
[7]La vigilanza sull'attivita' dei vettori designati e' esercitata dall'ENAC.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva