Art. 787 c.nav. — Servizi di trasporto aereo non di linea non disciplinati da accordi internazionali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →
La vigilanza sull'attivita' dei concessionari dei servizi di linea e' esercitata, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, dall'ispettore di traffico aereo e dal direttore di aeroporto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva