Art. 795 c.nav. — Aeromobili militari stranieri
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[1]Gli aeromobili militari di uno Stato straniero godono del trattamento stabilito dalle convenzioni e dalle consuetudini internazionali, quando hanno ottenuta l'autorizzazione prescritta dall'articolo precedente.
[2]In mancanza di tale autorizzazione, gli aeromobili militari stranieri non godono del trattamento predetto, nemmeno quando sono costretti ad atterrare per causa di forza maggiore o per ordine dell'autorita'.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 22 maggio 1998 · versione 0 su Normattiva