Art. 811 c.nav. — Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo
I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza dell'aeromobile, delle persone imbarcate e del carico, fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di lanciarsi col paracadute o comunque di abbandonare l'aeromobile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva