Art. 817 c.nav. — Imbarco di merci vietate o pericolose
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[1]Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto e' vietato da norme di polizia, o delle quali il trasporto sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo per l'aeromobile, per le persone o per il carico, il comandante dell'aeromobile provvede nei modi previsti nell'articolo 194.
[2]La consegna delle cose custodite, a sensi dell'articolo predetto, deve farsi al direttore dell'aeroporto, se l'approdo avviene nel Regno, o all'autorita' consolare, se l'approdo avviene all'estero.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva