Art. 817 c.nav. — Imbarco di merci vietate o pericolose
[1]Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto e' vietato da norme di polizia, o delle quali il trasporto sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo per l'aeromobile, per le persone o per il carico, il comandante dell'aeromobile provvede nei modi previsti nell'articolo 194.
[2]((La consegna delle cose custodite ai sensi del primo comma e' fatta all'autorita' competente, dandone comunque segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza.))
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva