Art. 828 c.nav. — Obbligo di comunicazione di incidente
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Il direttore dell'aeroporto, l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, l'autorita' di pubblica sicurezza ed ogni altra pubblica autorita', quando abbiano notizia di un incidente aeronautico e quando valutino che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che un aeromobile sia perduto o scomparso, ne danno immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.
Testo vigente dal 6 aprile 1999 al 21 ottobre 2005 · versione 63 su Normattiva