Art. 828 c.nav. — Obbligo di comunicazione di incidente
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Possono essere sentiti, durante lo svolgimento dell'inchiesta, oltre alle persone chiamate a deporre, anche gli assicuratori, i danneggiati e i loro aventi diritto, ed in genere chiunque abbia interesse nell'aeromobile o nel carico.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 6 aprile 1999 · versione 0 su Normattiva