Art. 832 c.nav. — Incidenti ad aeromobili italiani all'estero
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[1]Nel caso di sinistro occorso ad aeromobile straniero nel territorio del Regno, il ministro per l'aeronautica ne da' comunicazione al ministero per gli affari esteri.
[2]Il direttore di aeroporto e la commissione inquirente hanno facolta' di procedere all'interrogatorio dell'equipaggio e dei passeggeri dell'aeromobile straniero.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 22 maggio 1998 · versione 0 su Normattiva