Art. 832 c.nav. — Incidenti ad aeromobili italiani all'estero
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[1]Nel caso di sinistro occorso ad aeromobile straniero nel territorio del Regno, il ministro per l'aeronautica ne da' comunicazione al ministero per gli affari esteri. 54
[2]Il direttore di aeroporto e la commissione inquirente hanno facolta' di procedere all'interrogatorio dell'equipaggio e dei passeggeri dell'aeromobile straniero. 54
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 aprile 1998, n. 128
54La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".
Testo vigente dal 22 maggio 1998 al 6 aprile 1999 · versione 59 su Normattiva