Art. 832 c.nav.Incidenti ad aeromobili italiani all'estero

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1998 al 6 aprile 1999. Leggi il testo vigente →

[1]Nel caso di sinistro occorso ad aeromobile straniero nel territorio del Regno, il ministro per l'aeronautica ne da' comunicazione al ministero per gli affari esteri. 54

[2]Il direttore di aeroporto e la commissione inquirente hanno facolta' di procedere all'interrogatorio dell'equipaggio e dei passeggeri dell'aeromobile straniero. 54

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 aprile 1998, n. 128

54

La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".

Testo vigente dal 22 maggio 1998 al 6 aprile 1999 · versione 59 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art832 · fonte su Normattiva