Art. 837 c.nav. — Processi verbali di scomparizione in caso di perdita dell'aeromobile
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[1]In caso di perdita dell'aeromobile, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione e alla loro trasmissione alle autorita' indicate nell'articolo precedente provvede il direttore di aeroporto nella circoscrizione, del quale e' accaduto il sinistro, o, all'estero, l'autorita' consolare.
[2]Se si tratta di perdita presunta, gli atti medesimi sono compilati e trasmessi dal direttore dell'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile nel Regno, ovvero, se l'ultimo aeroporto toccato e' in territorio estero, dall'autorita' consolare del luogo.
[3]Nei processi verbali le autorita' predette fanno constare le dichiarazioni dei superstiti, e, in caso di perdita presunta, l'accertamento degli estremi previsti nell'articolo 761; dichiarano inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle circostanze, ritenersi perite.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva