Art. 854 c.nav.
Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione
[1]Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto dell'articolo 867 primo comma.
[2]Per quanto riguarda i documenti da consegnare all'ufficio e l'esecuzione della trascrizione nel registro delle costruzioni si applicano gli articoli 253, 870.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva