Art. 867 c.nav. — Forma del titolo per la pubblicita'
[1]La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi, se non in forza di un titolo avente la forma prescritta nell'articolo 2657 del codice civile.
[2]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96)).
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva