Art. 867 c.nav.Forma del titolo per la pubblicita'

[1]La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi, se non in forza di un titolo avente la forma prescritta nell'articolo 2657 del codice civile.

[2]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96)).

Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art867 · fonte su Normattiva