Art. 870 c.nav. — Esecuzione della pubblicita'
[1]Per l'esecuzione della pubblicita' si applica l'articolo 256.
[2]Il contenuto della nota e' trascritto nel registro ove l'aeromobile e' immatricolato ((...)).
[3]Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sul certificato d'immatricolazione, per gli aeromobili che ne sono provvisti.
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva