Art. 870 c.nav.Esecuzione della pubblicita'

[1]Per l'esecuzione della pubblicita' si applica l'articolo 256.

[2]Il contenuto della nota e' trascritto nel registro ove l'aeromobile e' immatricolato ((...)).

[3]Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sul certificato d'immatricolazione, per gli aeromobili che ne sono provvisti.

Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art870 · fonte su Normattiva