Art. 86 c.nav.Istituzione del servizio di pilotaggio

[1]Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove e' riconosciuta la necessita' del servizio di pilotaggio, e' istituita, mediante decreto reale, una corporazione di piloti.

[2]La corporazione ha personalita' giuridica, ed e' diretta e rappresentata dal capo pilota.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art86 · fonte su Normattiva