Art. 86 c.nav. — Istituzione del servizio di pilotaggio
[1]Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove e' riconosciuta la necessita' del servizio di pilotaggio, e' istituita, mediante decreto reale, una corporazione di piloti.
[2]La corporazione ha personalita' giuridica, ed e' diretta e rappresentata dal capo pilota.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva