Art. 864 c.nav. — Forma degli atti relativi alla proprieta' dell'aeromobile
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[1]Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali sull'aeromobile o quote di esso devono essere fatti per iscritto a pena di nullita'. Tali atti all'estero devono essere ricevuti dall'autorita' consolare.
[2]Le disposizioni del comma precedente non si applicano agli alianti libratori.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva