Art. 886 c.nav. — Assunzione di comandante straniero all'estero
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Il comando di un aeromobile nazionale puo', all'estero, essere affidato ad uno straniero nei casi e con le modalita' previste nell'articolo 294.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 22 maggio 1998 · versione 0 su Normattiva