Art. 900 c.nav. — Idoneita' fisica
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[1]L'assunzione degli iscritti negli albi o nel registro del personale di volo, destinati a far parte dell'equipaggio, deve essere effettuata con l'osservanza delle norme sulle visite mediche dirette ad accertare l'idoneita' degli iscritti, in rapporto al servizio cui devono essere adibiti a bordo.
[2]Le modalita' per le visite sono stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva