Art. 908 c.nav. — Cattura del lavoratore
In caso di cattura avvenuta durante il servizio, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per la durata e nella misura stabilita dalle norme corporative, e in mancanza, quando la cattura sia avvenuta senza sua colpa, per la durata di un anno.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva