Art. 911 c.nav. — Compenso per prestazioni in caso di perdita dell'aeromobile
Il lavoratore, che, in seguito alla perdita dell'aeromobile abbia prestata la propria opera per il ricupero di relitti a norma dell'articolo 812, ha diritto a uno speciale compenso nella misura fissata dalle norme corporative, o, in mancanza, stabilita sulla base dei rischi corsi, delle fatiche compiute, nonche' della retribuzione percepita.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva