Art. 920 c.nav. — Indennita' in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato
In caso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, e' dovuta al lavoratore un'indennita' nella misura stabilita dall'articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile al lavoratore stesso. 31
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 maggio 1982, n. 297
31La L. 29 maggio 1982, n. 297, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che " Le indennita' di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile."
Testo vigente dal 1 giugno 1982, tuttora in vigore · versione 33 su Normattiva