Art. 923 c.nav.
Determinazione dell'indennita'
[1]Quando, a norma delle disposizioni di questo codice, una indennita' e' commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto di lavoro, s'intendono comprese nella retribuzione lo stipendio o la paga base e le altre indennita' di carattere fisso e continuativo, a tal fine indicate nelle norme corporative.
[2]((A partire dal 1 febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennita' di cui agli articoli 919 e 920 gli ulteriori aumenti dell'indennita' di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977)).
Testo vigente dal 3 aprile 1977, tuttora in vigore · versione 26 su Normattiva