Art. 927 c.nav. — Luogo di rimpatrio
[1]Il rimpatrio del lavoratore si compie con il suo ritorno nel luogo di assunzione.
[2]Tuttavia, se il lavoratore ne fa richiesta e non vi e' aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno del lavoratore stesso in altra localita' da lui indicata.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva