Art. 366 c.nav. — Luogo di rimpatrio
[1]Il rimpatrio dell'arruolato si compie con il suo ritorno al porto di arruolamento.
[2]Tuttavia, se l'arruolato ne fa richiesta e non vi e' aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno in altra localita' da lui indicata.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva