Art. 93 c.nav. — Responsabilita' del pilota
[1]((Il pilota e' responsabile per i danni cagionati da atti da esso compiuti o fatti da esso determinati durante il pilotaggio quando venga provato che l'evento dannoso occorso alla nave, a persone o a cose deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota medesimo per la determinazione della rotta.
[2]La responsabilita' del pilota e' comunque limitata all'importo complessivo di euro un milione per ciascun evento, indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi, ferma restando la responsabilita' dell'armatore secondo i principi dell'ordinamento.
[3]Il limite previsto dal secondo comma non si applica nel caso in cui sia accertata la responsabilita' del pilota per dolo o colpa grave)).
Testo vigente dal 3 gennaio 2017, tuttora in vigore · versione 98 su Normattiva