Art. 93 c.nav.Responsabilita' del pilota

[1]((Il pilota e' responsabile per i danni cagionati da atti da esso compiuti o fatti da esso determinati durante il pilotaggio quando venga provato che l'evento dannoso occorso alla nave, a persone o a cose deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota medesimo per la determinazione della rotta.

[2]La responsabilita' del pilota e' comunque limitata all'importo complessivo di euro un milione per ciascun evento, indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi, ferma restando la responsabilita' dell'armatore secondo i principi dell'ordinamento.

[3]Il limite previsto dal secondo comma non si applica nel caso in cui sia accertata la responsabilita' del pilota per dolo o colpa grave)).

Testo vigente dal 3 gennaio 2017, tuttora in vigore · versione 98 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art93 · fonte su Normattiva