Art. 955 c.nav.Rinvio

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Al trasporto aereo di cose si applicano, per quanto non e' disposto da questa sezione, le norme degli articoli 425 a 438; 451 a 456.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art955 · fonte su Normattiva