Art. 962 c.nav. — Forma e trasferimento dell'originale della lettera di trasporto rilasciato al mittente
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva
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Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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2 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 1685 — Diritti del mittente
Il mittente puo' sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni…
Art. 1273
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Art. 1684 — Lettera di vettura e ricevuta di carico
Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate nell'articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto. Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare…
Art. 961
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Art. 464 — Forma e trasferimento dell'originale di polizza rilasciato al caricatore
L'originale della polizza di carico o della polizza ricevuto per l'imbarco rilasciato al caricatore puo' essere al portatore, all'ordine o nominativo. Il trasferimento di questo originale si opera nei modi e con gli effetti previsti dal codice civile per i titoli…
Art. 977
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art962 · fonte su Normattiva