Art. 962 c.nav. — Forma e trasferimento dell'originale della lettera di trasporto rilasciato al mittente
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006. Leggi il testo vigente →
[1]L'originale della lettera di trasporto rilasciato al mittente puo' essere al portatore, all'ordine o nominativo.
[2]Il trasferimento di questo originale si opera nei modi e con gli effetti previsti dal codice civile per i titoli di credito al portatore, all'ordine o nominativi.
[3]Tuttavia per l'emissione e il trasferimento della lettera di trasporto nominativa non e' richiesta l'annotazione nel registro dell'emittente, previsto dagli articoli 2022 e seguenti del codice civile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva