Art. 962 c.nav.Forma e trasferimento dell'originale della lettera di trasporto rilasciato al mittente

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[1]L'originale della lettera di trasporto rilasciato al mittente puo' essere al portatore, all'ordine o nominativo.

[2]Il trasferimento di questo originale si opera nei modi e con gli effetti previsti dal codice civile per i titoli di credito al portatore, all'ordine o nominativi.

[3]Tuttavia per l'emissione e il trasferimento della lettera di trasporto nominativa non e' richiesta l'annotazione nel registro dell'emittente, previsto dagli articoli 2022 e seguenti del codice civile.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art962 · fonte su Normattiva