Art. 99 c.nav.
Norme applicabili
Il servizio dei piloti autorizzati e' regolato dagli articoli 91 a 93.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Norme applicabili
Il servizio dei piloti autorizzati e' regolato dagli articoli 91 a 93.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 96 — Marittimi abilitati al pilotaggio
Nelle localita' di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti, il comandante del porto puo' autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio. Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio e' regolato dalle norme di questo…
Art. 136
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art99 · fonte su Normattiva
I marittimi autorizzati a norma dell'articolo 96 del codice sono muniti dal capo del compartimento di un certificato conforme al modello stabilito dal ministro per la marina mercantile. Essi sono inoltre iscritti in apposito registro.…