Art. 993 c.nav.Diritti ed obblighi del ritrovatore

[1]Chi trova fortuitamente relitti di aeromobile fuori delle localita' indicate nell'articolo 510, deve, entro tre giorni dal ritrovamento, farne denuncia all'autorita' aeronautica del luogo o in mancanza al podesta' del comune, e, quando cio' sia possibile, consegnare le cose ritrovate al proprietario, o se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti superi le lire cinquanta, alle autorita' predette.

[2]Il ritrovatore che adempie agli obblighi della denuncia e della consegna, ha diritto al rimborso delle spese e ad un premio pari alla decima parte del valore delle cose ritrovate, fino alle diecimila lire di valore, e alla ventesima parte per il sovrappiu'.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art993 · fonte su Normattiva