Art. 998 c.nav. — Indennita' di assicurazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 19 agosto 1954. Leggi il testo vigente →
[1]L'assicurazione deve essere stipulata a favore del passeggero sino a concorrenza di centosessantamila lire.
[2]Per il conseguimento delle indennita', il vettore puo' agire contro l'assicuratore per conto del danneggiato.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 19 agosto 1954 · versione 0 su Normattiva