Art. 998 c.nav.Indennita' di assicurazione

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[1]L'assicurazione deve essere stipulata a favore del passeggero sino a concorrenza di centosessantamila lire.

[2]Per il conseguimento delle indennita', il vettore puo' agire contro l'assicuratore per conto del danneggiato.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 19 agosto 1954 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art998 · fonte su Normattiva