Art. 998 c.nav.Indennita' di assicurazione

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[1]((L'assicurazione deve essere stipulata a favore del passeggero fino a concorrenza di cinque milioni duecentomila lire.

[2]Per il conseguimento delle indennita', il vettore puo' agire contro l'assicuratore per conto del danneggiato)).

Testo vigente dal 19 agosto 1954 al 21 ottobre 2005 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art998 · fonte su Normattiva