Art. 4 (Approvazione) — Disposizioni finanziarie
Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 6 giugno 2011, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva