Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - COMPLESSO Marchio complesso - Valutazione di somiglianza - Esame d'insieme - Impressione legata alla memoria del pubblico - Conseguenze - Fattispecie.
In presenza di un marchio complesso, benché la valutazione della somiglianza tra i segni non possa limitarsi a prendere in considerazione solo una componente e a paragonarla con quella dell'altro, occorrendo procedere all'esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme, ciò non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue componenti e in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza possa essere affidata al solo esame di tali componenti. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, giudicando della contraffazione di un marchio complesso contenente una parte denominativa ed una figurativa, aveva ricondotto la capacità distintiva del marchio all'elemento figurativo rappresentato da un cane bassotto, desumendone la sussistenza del rischio di confusione tra i segni in conflitto).
Cass. civ. n. 14095/2025Sez. 1Rv. 674893-01
Riguarda ancheart. 12 Codice della proprietà industrialeart. 2569 Codice civileart. 2598 Codice civile
Precedenti: 668387-01
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - CONTRAFFAZIONE Somiglianza del segno a marchio registrato - Protezione conferita dagli artt. 20 lett. b) c.p.i. e 9, par. 2, Reg.
Marchi UE - Valore ornamentale - Limiti. 45 <!-- pag. 46 --> In tema di segni distintivi, la percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento non rappresenta un ostacolo alla protezione conferita dagli artt. 20, lett. b), c.p.i. e 9, par. 2, del Regolamento Marchi UE, allorché, nonostante il suo carattere decorativo, il detto segno presenti una somiglianza con il marchio registrato tale che il pubblico interessato possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente.
Cass. civ. n. 11031/2025Sez. 1Rv. 674514-01
Riguarda ancheart. 2598 Codice civile
Precedenti: 673952-01, 666445-01
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - AFFINI Confondibilità del marchio - Prodotti affini - Inclusione del prodotto nella stessa classe merceologica - Sufficienza - Esclusione - Sostituibilità del prodotto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di marchi di impresa, l'inclusione di due prodotti nella stessa classe merceologica non è idonea a provarne l'affinità, essendo necessario che gli stessi siano strutturalmente diretti a soddisfare una specifica domanda di mercato, tanto da risultare sostituibili tra loro, essendo prodotti affini, ai sensi degli artt. 12 e 20 del d.lgs. n. 30 del 2005, quelli che, per natura e destinazione, risultano fungibili tra loro in maniera tale che la mancanza di precisa distinzione tra i segni identificativi ne comporta il rischio di confusione. (Principio applicato a caffè e surrogato di caffè, ritenuti prodotti affini e, quindi, in concorrenza, in quanto sostituibili tra loro con effetti e risultati analoghi).
Cass. civ. n. 630/2025Sez. 1Rv. 673636-01
Riguarda ancheart. 12 Codice della proprietà industrialeart. 25 Codice della proprietà industriale
Precedenti: 582602-01
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - NOVITA' E ORIGINALITA', PREUSO Registrazione di marchio successivo - Confronto con marchi precedenti - Giudizio di novità - Contenuto - Valutazione astratta - Conseguenze.
In tema di marchi di impresa, la registrazione del marchio successivo presuppone che non vi sia rischio di confusione con un marchio anteriore ed il giudizio di novità va compiuto in astratto, raffrontando i segni come registrati, a prescindere dal loro uso e dall'intensità ed estensione della loro conoscenza presso i consumatori, salvo il limite della decadenza per non uso, a differenza della valutazione da compiersi nel giudizio di contraffazione, in cui tale accertamento è influenzato dalle modalità con cui il marchio anteriore è utilizzato e percepito dal pubblico di riferimento.
Cass. civ. n. 280/2025Sez. 1Rv. 673600-01
Riguarda ancheart. 12 Codice della proprietà industrialeart. 2569 Codice civileart. 2571 Codice civile
Precedenti: 639857-01, 668694-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).