Art. 79 c.p.i. — Limitazione
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Il brevetto puo' essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il richiedente dovra' provvedere a versare nuovamente la tassa per la pubblicazione a stampa della descrizione e dei disegni, qualora si fosse gia' provveduto alla stampa del brevetto originariamente concesso. L'istanza di limitazione non puo' essere accolta se e' pendente un giudizio di nullita' del brevetto e finche' non sia passata in giudicato la relativa sentenza. Neppure puo' essere accolta in mancanza del consenso dei terzi che abbiano trascritto atti o sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali o domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione del brevetto.
Testo vigente dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010 · versione 0 su Normattiva