Art. 100 c.d.s.Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

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Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche rifrangenti. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che e' trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi di nuova immatricolazione devono essere altresi muniti di targa di riscontro, non integralmente asportabile senza provocarne la parziale o totale distruzione e posta in modo da essere facilmente ispezionabile, contenente i dati di immatricolazione riportati sulle targhe di cui ai commi 1, 2 e 3. E' consentito asportare agli autoveicoli durante la sosta in zone non vietate la targa posteriore, con le modalita' da indicarsi nel regolamento di cui al comma 9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo: - i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; - la collocazione e le modalita' di installazione; - le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i requisiti di idoneita' per l'accettazione. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta e' punito con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 6 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate e' punito ai sensi del codice penale. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Dalla violazione di cui al comma 14 deriva la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Testo vigente dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 1993 · versione 0 su Normattiva

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  10. 14 gennaio 200714 gennaio 2009per 2 anni
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  12. 30 giugno 200314 gennaio 2005per un anno
  13. 14 gennaio 200330 giugno 2003per 6 mesi
  14. 14 febbraio 200214 gennaio 2003per 11 mesi
  15. 14 gennaio 200114 febbraio 2002per un anno
  16. 15 gennaio 200014 gennaio 2001per un anno
  17. 12 gennaio 199915 gennaio 2000per un anno
  18. 12 gennaio 199712 gennaio 1999per 2 anni
  19. 24 gennaio 199512 gennaio 1997per un anno
  20. 1 ottobre 199324 gennaio 1995per un anno
  21. 30 giugno 19931 ottobre 1993per 3 mesi
  22. 18 maggio 199230 giugno 1993per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art100 · fonte su Normattiva