Art. 100 c.d.s. — Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
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Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche rifrangenti. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474)). Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici ((...)) e di riconoscimento. Nel regolamento e' stabilito il marchio ufficiale che le targhe di ogni tipo, con esclusione di quelle ripetitrici, devono portare. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo: - i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; - la collocazione e le modalita' di installazione; - le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i requisiti di idoneita' per l'accettazione. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 127.020 a L. 508.070. 19 29 43 Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Chiunque viola ((le disposizioni dei commi 5 e 10)) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 38.100 a L. 152.420. 19 29 43 Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate e' punito ai sensi del codice penale. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 4
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
4Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Decreto 20 dicembre 1996
19con decorrenza dal 1 gennaio 1997
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Decreto 22 dicembre 1998
29con decorrenza dal 1 gennaio 1999
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Decreto 29 dicembre 2000
43con decorrenza dal 1 gennaio 2001
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Testo vigente dal 14 febbraio 2002 al 14 gennaio 2003 · versione 70 su Normattiva