Art. 100 c.d.s.Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

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Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche rifrangenti. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che e' trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento. Nel regolamento e' stabilito il marchio ufficiale che le targhe di ogni tipo, con esclusione di quelle ripetitrici, devono portare. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo: - i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; - la collocazione e le modalita' di installazione; - le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i requisiti di idoneita' per l'accettazione. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 127.020 a L. 508.070)). 19 29 43 Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 38.100 a L. 152.420)). 19 29 43 Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate e' punito ai sensi del codice penale. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 4

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Testo vigente dal 14 gennaio 2001 al 14 febbraio 2002 · versione 63 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

22 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 10 novembre 2021oggiper 5 anniin vigore
  2. 15 gennaio 202110 novembre 2021per 10 mesi
  3. 13 gennaio 201915 gennaio 2021per 2 anni
  4. 14 gennaio 201713 gennaio 2019per un anno
  5. 15 gennaio 201514 gennaio 2017per 2 anni
  6. 15 gennaio 201315 gennaio 2015per 2 anni
  7. 15 gennaio 201115 gennaio 2013per 2 anni
  8. 13 agosto 201015 gennaio 2011per 5 mesi
  9. 14 gennaio 200913 agosto 2010per un anno
  10. 14 gennaio 200714 gennaio 2009per 2 anni
  11. 14 gennaio 200514 gennaio 2007per 2 anni
  12. 30 giugno 200314 gennaio 2005per un anno
  13. 14 gennaio 200330 giugno 2003per 6 mesi
  14. 14 febbraio 200214 gennaio 2003per 11 mesi
  15. 14 gennaio 200114 febbraio 2002per un anno
  16. 15 gennaio 200014 gennaio 2001per un anno
  17. 12 gennaio 199915 gennaio 2000per un anno
  18. 12 gennaio 199712 gennaio 1999per 2 anni
  19. 24 gennaio 199512 gennaio 1997per un anno
  20. 1 ottobre 199324 gennaio 1995per un anno
  21. 30 giugno 19931 ottobre 1993per 3 mesi
  22. 18 maggio 199230 giugno 1993per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art100 · fonte su Normattiva