Art. 124 c.d.s. — [Testo applicabile dal 19 gennaio 2013] Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici
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Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente:
- a)della categoria A, per la guida delle macchine agricole indi- cate dall'art. 115, comma 1, lettera c);
- b)della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonche' delle macchine operatrici;
- c)della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'art. 116, comma 5. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito ai sensi dell'art. 116, comma 13. ((All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 12)).
Testo vigente dal 1 ottobre 1993 al 15 gennaio 2000 · versione 7 su Normattiva