Art. 125 c.d.s. — Gradualita' ed equivalenze delle patenti di guida
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Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali e' richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali e' richiesta la patente delle categorie B e C. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a mutilati o minorati fisici e' valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione. Chiunque, munito di patente di categoria B, C o D, guida un autoveicolo per il quale e' richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui e' in possesso, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila)). Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C o D, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero,munito di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida e' prevista una patente di categoria diversa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila)). Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Testo vigente dal 24 gennaio 1995 al 12 gennaio 1997 · versione 17 su Normattiva