Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Procedimento civile - Mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione - Sanzione amministrativa - Opposizione - Giudice competente - Individuazione, secondo l'interpretazione giurisprudenziale assunta come diritto vivente, del locus commissi delicti nel luogo dove deve pervenire la comunicazione dei dati personali anziché del luogo in cui si è consumata l'omissione della comunicazione, ovvero presso la residenza o il domicilio del ricorrente - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, difesa, del giudice naturale precostituito per legge e della parità delle parti - Erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente infondate, per erroneo presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Cava de' Tirreni in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost. - degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992. Il rimettente - ritenendo che le norme censurate, in base all'interpretazione assunta come diritto vivente, individuino, quale giudice competente a conoscere dell'opposizione a sanzione amministrativa per mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione, il giudice del luogo in cui i suddetti dati sarebbero dovuti pervenire, anziché il giudice del luogo di residenza o domicilio di colui che è tenuto ad effettuare la comunicazione - erra nel ritenere il Centro nazionale accertamento infrazioni (CNAI) autorità procedente all'irrogazione della sanzione, non avendo tale organo altra funzione se non quella di provvedere alla stesura e alla notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni rilevate dagli uffici della Polizia stradale e di gestire il relativo iter amministrativo e il contenzioso. Poiché, invece, la titolarità del potere di accertamento rimane in capo agli uffici di Polizia stradale locale e, conseguentemente, la titolarità dell'azione resta in capo al prefetto territorialmente competente, il locus commissi delicti dell'illecito omissivo censurato coincide con il luogo dell'accertamento, poiché l'autorità procedente è la stessa che ha elevato la sanzione comportante la perdita del punteggio attribuito col rilascio della patente.
Riguarda ancheart. 6 d.lgs. 150/2011art. 7 d.lgs. 150/2011
Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Sanzione pecuniaria per l'inosservanza - Omessa graduazione in base alla gravità dell'infrazione principale - Conseguente possibilità per i soggetti con maggiore capacità economica di eludere la decurtazione di punti comminata per l'infrazione principale - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e disparità di trattamento in base alla "capacità contributiva" - Carente descrizione di circostanze della fattispecie di causa, difetto di motivazione in ordine ad uno dei parametri evocati, richiesta di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile - in ragione di plurimi profili ostativi - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lett. a ) e b ), del d.l. n. 262 del 2006 (convertito nella legge n. 286 del 2006), censurato dal Giudice di pace di Grosseto, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui, prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da 286 a 1.142 euro per il proprietario del veicolo che non comunichi all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente trasgressore, senza graduarne l'ammontare in base alla gravità dell'infrazione principale, consentirebbe ai soggetti con maggiori risorse economiche, tramite il pagamento della sanzione (minima), di eludere l'applicazione della sanzione accessoria (decurtazione di punti) comminata per l'infrazione principale. L'ordinanza di rimessione è carente di riferimenti al tipo e alle caratteristiche dell'autovettura con cui è stata commessa l'infrazione principale (in specie, eccesso di velocità), nonché alle condizioni economico-patrimoniali del ricorrente nel giudizio a quo , e tali lacune - concernenti circostanze pregnanti nella prospettazione delle censure - comportano difetto di motivazione sulla rilevanza, rendendo la questione astratta ed ipotetica. La censura riferita all'art. 53 Cost. è altresì priva di adeguata motivazione e ciò costituisce ragione di manifesta inammissibilità preliminare ed assorbente rispetto all'inconferenza di detto parametro, non evocato in riferimento ad obblighi tributari. Infine, il petitum additivo formulato dal rimettente è connotato da un cospicuo tasso di manipolatività, derivante dalla natura creativa e non costituzionalmente obbligata della soluzione evocata, in un ambito riservato alla discrezionalità del legislatore. ( Precedenti citati: ordinanza n. 244 del 2006, sul mancato riferimento, in fattispecie omologa, alle condizioni economiche del ricorrente nel giudizio a quo ; ordinanza n. 29 del 2015, sulla inammissibilità della questione per omessa motivazione in ordine ai parametri evocati; ordinanze n. 23 del 2009, n. 169 del 2006 e n. 1 del 2003, sulla discrezionalità del legislatore nella individuazione delle condotte punibili, nella scelta e nella quantificazione delle sanzioni amministrative ). Le lacune nella descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo non sono emendabili attraverso la lettura degli atti di causa, in ragione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione . (Precedente citato: ordinanza n. 237 del 2016). La mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di un'adeguata motivazione in ordine all'asserita violazione del parametro evocato costituisce ragione di manifesta inammissibilità, preliminare ed assorbente rispetto all'inconferenza dello stesso parametro. Con riguardo alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, sarebbe paradossale una "graduazione" legislativa della misura delle sanzioni pecuniarie, non già in base alla gravità dell'infrazione commessa, bensì alle capacità economiche del responsabile della violazione. ( Precedente citato: ordinanza n. 292 del 2006 ).
sentenza 12/2017massima n. 39284 Riguarda ancheart. 2 d.l. 262/2006
Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Previsione di sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza, salvo giustificato e documentato motivo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Omessa descrizione della fattispecie concreta, con conseguente preclusione di ogni valutazione sulla rilevanza delle questioni - Oscurità di uno dei quesiti - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lettera b ), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286 - sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione. Il giudice remittente, infatti, oltre a proporre, quanto alla prima questione, un quesito oscuro, non essendo chiaro come il carattere "istantaneo" dell'illecito amministrativo, conseguente alla violazione dell'obbligo di comunicazione di cui alla norma censurata, possa determinare una lesione del principio nemo tenetur se detegere , omette completamente di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, in tal modo impedendo alla Corte ogni valutazione sulla rilevanza delle questioni sollevate, con conseguente manifesta inammissibilità delle stesse. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale conseguente all'omessa descrizione della fattispecie v., di recente, le ordinanze nn. 131, 154 e 158 del 2011.
Riguarda ancheart. 2 d.l. 262/2006art. 1 legge 286/2006
Circolazione stradale - Patente a punti - Inosservanza dell'obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria anche nell'ipotesi in cui il proprietario non riesca a rintracciare i dati dell'effettivo conducente - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e della responsabilità personale nell'ambito delle sanzioni amministrative, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Questione già decisa nonché inconferente in relazione all'art. 27 Cost. - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126- bis , comma 2, e 180, comma 8, cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come modificati dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui prevedono che, anche nell'ipotesi in cui il proprietario non riesca a rintracciare i dati dell'effettivo conducente, lo stesso sia soggetto alle sanzioni previste dal citato art. 180, comma 8. La sentenza n. 165 del 2008 e l'ordinanza n. 244 del 2006 hanno, infatti, già evidenziato come, nell'applicazione dell'art. 126- bis , comma 2, cod. strada, vi sia la necessità di distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo sulla base di giustificazioni la cui idoneità ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio. In tal modo, viene riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi dalla responsabilità, dimostrando l'impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella negativa (cioè a dire di non conoscenza dei dati personali e della patente del conducente autore della commessa violazione). Quanto al richiamo all'art. 27 Cost., esso non è pertinente poiché la norma è applicabile alla sola responsabilità penale e non anche a quella amministrativa. Sulla portata dell'obbligo del proprietario del veicolo previsto dall'art. 126- bis , comma 2, cod. strada, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 165/2008, ordinanze n. 434/2007 e n. 244/2006. Per la riferibilità dell'art. 27 Cost. alla sola responsabilità penale e non anche a quella amministrativa, v. la citata ordinanza n. 434/2007.
Riguarda ancheart. 180 Codice della strada
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del diritto di difesa e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto di motivazione sulla rilevanza per carente descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art.2, comma 164, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, censurato, in relazione agli artt. 3, 24, e 97 Cost., nella parte in cui prevede l'obbligo di comunicazione del nominativo del conducente non identificato al momento dell'infrazione al codice della strada. La mancata illustrazione delle ragioni che conferiscono carattere pregiudiziale al primo giudizio radicato dalla parte opponente, quello avente ad oggetto l'annullamento del verbale di accertamento, si risolve in una carenza di descrizione della fattispecie e, di riflesso, in un difetto di motivazione sulla rilevanza. Sulla manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza v., da ultimo, ordinanze n. 219 e n. 157/2009. V., citata, sentenza n.27/2005.
Riguarda ancheart. 2 d.l. 262/2006
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Sanzione amministrativa in caso di inottemperanza non dovuta a giustificato e documentato motivo - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del diritto di difesa e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art.2, comma 164, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, censurato, in relazione agli artt. 3, 24, e 97 Cost., nella parte in cui, imponendo al proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non identificato al momento dell'infrazione, prevede una sanzione amministrativa in caso di inottemperanza non dovuta a giustificato e documentato motivo. Infatti, il rimettente non solo erra nel ritenere sussistente un contrasto giurisprudenziale sul punto, considerato che fa riferimento a indirizzi ermeneutici riferiti ad una versione della norma impugnata di cui egli non deve fare applicazione, ma ignora che la Corte, quanto al significato da attribuire alla espressione "giustificato e documentato motivo", ha chiarito che non è corretto affermare che essa costringe i soggetti tenuti alla comunicazione a procurarsi ex post e per iscritto la prova dell'esimente, poiché l'onere di documentazione sugli stessi gravante non investe l'impossibilità di comunicare, ma semplicemente quelle circostanze idonee a rivelare la non esigibilità, nella specie, dell'obbligo di trasmissione dei dati. V. i precedenti citati, ordinanze n. 424 e n. 254/2008.
Riguarda ancheart. 2 d.l. 262/2006
Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inosservanza - Disciplina vigente al momento della commessa violazione - Lamentata violazione del diritto fondamentale della persona alla riservatezza e al silenzio - Necessario bilanciamento del diritto alla riservatezza con altri interessi costituzionalmente rilevanti (nella specie, quello alla repressione delle infrazioni stradali, in quanto strumentale alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica) - Finalizzazione dell'obbligo di comunicazione ad una dichiarazione confessoria in caso di coincidenza del conducente con il proprietario del veicolo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b ), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 2 Cost., in quanto prevede, per il proprietario del veicolo - in caso di mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, non identificato al momento della commessa violazione - la sanzione contemplata dal comma 8 dell'art. 180 del medesimo codice della strada, indipendentemente dalle condizioni in presenza delle quali risulta sanzionata la sua inosservanza. Premesso che la tutela del diritto alla riservatezza deve essere bilanciata con la salvaguardia di altri interessi costituzionalmente rilevanti, l'obbligo di comunicazione posto a carico del proprietario del veicolo, essendo previsto al fine di assicurare l'irrogazione della sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida nei confronti del conducente resosi responsabile di un'infrazione stradale, presenta carattere strumentale alla soddisfazione di un interesse - la repressione delle infrazioni stradali - chiaramente collegato alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; né detto obbligo di comunicazione viola il diritto al silenzio, risultando esso chiaramente diretto a provocare - allorché la persona del conducente, autore dell'infrazione stradale, coincida con quella del proprietario del veicolo - una dichiarazione di natura confessoria da parte di un soggetto che risulta legittimato, in ciascuna delle suddette qualità, a proporre opposizione ex art. 204- bis del codice della strada avverso il verbale con cui si è contestata la commessa infrazione. - Sull'esigenza di bilanciamento della tutela del diritto alla riservatezza con la salvaguardia di altri interessi costituzionalmente rilevanti, v., citate, sentenze n. 121/1963 e n. 104/1969. - Sul collegamento tra la repressione delle infrazioni stradali e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, v. citate, sentenza n. 428/2004; ordinanza n. 247/2005. - Sulla distinzione tra la posizione dell'imputato nel processo penale e la situazione della parte e del legittimato all'intervento nel processo civile, v. citata, sentenza n. 85/1983. - Per l'affermazione che il diritto al silenzio si esplica in ogni procedimento secondo le regole proprie di questo, v., citata, ordinanza n. 33/2002.
Riguarda ancheart. 7 d.l. 151/2003
Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inosservanza - Disciplina originaria, applicabile 'ratione temporis' - Omessa previsione di cause di giustificazione e/o di scusanti che impediscano l'applicazione della sanzione al trasgressore incolpevole - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, con incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi alla tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione - Necessaria distinzione tra la condotta di chi omette di comunicare i dati richiesti e quella di chi effettua una comunicazione di senso negativo, salva la valutazione della stessa rimessa al giudice comune - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b ), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., «nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo» - in caso di mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, non identificato al momento della commessa violazione - «alla sanzione contemplata dal comma 8 dell'art. 180» del medesimo codice della strada, senza prevedere «esimenti o cause di giustificazione accertate esistenti e fondate», così impedendo al proprietario del veicolo di allegare circostanze in grado di giustificare perché abbia reso una dichiarazione di contenuto solo negativo. Tra le varie interpretazioni della norma censurata deve essere prescelta - perché idonea a fugare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale - quella secondo cui si deve distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio. - Per l'affermazione della prospettata interpretazione, v., citate, ordinanze nn. 244/2006 e 434/2007.
Riguarda ancheart. 7 d.l. 151/2003
Circolazione stradale - Obbligo di indossare la cintura di sicurezza - Sanzione accessoria della decurtazione di cinque punti dalla patente - Omessa previsione della graduazione di detta sanzione - Asserita lesione del diritto di difesa - Omessa motivazione in ordine alla violazione del parametro evocato - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 - e dell'art. 172, commi 1 e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 151 del 2003, censurato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, là dove si prevede la decurtazione di cinque punti in caso di mancato uso della cintura di sicurezza. L'ordinanza di rimessione difetta, invero, di motivazione in ordine al parametro di cui viene dedotta la violazione. - Per l'inammissibilità di censure prive di motivazione con riferimento al parametro evocato, v., citate, ordinanze n. 72/2007 e n. 414/2005.
Riguarda ancheart. 7 d.lgs. 9/2002art. 172 Codice della stradaart. 3 d.l. 151/2003
Circolazione stradale - Obbligo di indossare la cintura di sicurezza - Prevista sanzione accessoria della decurtazione di cinque punti dalla patente - Omessa previsione della graduazione di detta sanzione - Lamentata irragionevolezza e violazione del principio di gradualità della sanzione - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 - e dell'art. 172, commi 1 e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 151 del 2003, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, là dove si prevede la decurtazione di cinque punti in caso di mancato uso della cintura di sicurezza. L'individuazione delle condotte punibili e la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano nella discrezionalità del legislatore, e deve comunque escludersi che un trattamento sanzionatorio in misura fissa sia di per sé contrario al principio di ragionevolezza. - Sulla discrezionalità del legislatore nella individuazione delle condotte sanzionabili e del relativo trattamento sanzionatorio, v. citate, ordinanze nn. 45 e 169/2006. - Sui trattamenti sanzionatori in misura fissa, v., citate, ordinanze n. 401/2005, n. 282/2001, n. 159/1994.
Riguarda ancheart. 7 d.lgs. 9/2002art. 172 Codice della stradaart. 3 d.l. 151/2003
Circolazione stradale - Obbligo di indossare la cintura di sicurezza - Sanzione accessoria della decurtazione di cinque punti dalla patente - Denunciata lesione del principio di uguaglianza - Asserita violazione del principio di ragionevolezza sotto il particolare profilo della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Incompleta descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 - e dell'art. 172, commi 1 e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 151 del 2003, censurato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, là dove si prevede la decurtazione di cinque punti in caso di mancato uso della cintura di sicurezza. L'ordinanza di rimessione difetta, invero, di una compiuta descrizione della fattispecie, il che rende impossibile il vaglio dell'effettiva applicabilità delle norme censurate al caso dedotto. - Per la manifesta inammissibilità della questione in caso di omessa descrizione della fattispecie, v., citate, ordinanze nn. 353, 333 e 317/2007 e n. 374/2006.
Riguarda ancheart. 7 d.lgs. 9/2002art. 172 Codice della stradaart. 3 d.l. 151/2003
Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Sanzionabilità della mancata comunicazione - Disciplina originaria, applicabile 'ratione temporis' - Questione riproposta a seguito di precedente pronuncia di restituzione degli atti al rimettente - Rilevanza - Sussistenza.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b ), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'articolo 180, comma, 8 del medesimo codice - questione riproposta nello stesso giudizio a seguito di ordinanza di restituzione atti per ius superveniens -, sussiste la rilevanza, ancorché la prima delle indicate disposizioni sia censurata nel suo testo originario, anteriore a quello modificato dall'art. 2, comma 164, lettera b ), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, atteso che giudice a quo muove dal corretto ed adeguatamente motivato presupposto di dover decidere la controversia devoluta al suo esame facendo applicazione dell'art. 126- bis , comma 2, del codice della strada nel suo testo originario, attesa la vigenza, in materia di illecito amministrativo, della regola dell'assoggettamento «della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi».
Riguarda ancheart. 7 d.lgs. 9/2002art. 7 d.l. 151/2003art. 1 legge 214/2003art. 180 Codice della strada
Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Sanzionabilità della mancata comunicazione - Disciplina originaria, applicabile 'ratione temporis' - Lamentata irragionevolezza, per l'imposizione di un obbligo di denuncia o testimonianza in relazione a meri illeciti amministrativi - Asserita lesione del diritto di difesa, per contrasto con il principio 'nemo tenetur se detegere', ritenuto operante anche in «ambito extrapenale» - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b ), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'articolo 180, comma, 8 del medesimo codice, censurati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto prevedono un obbligo per il proprietario non conducente di un veicolo con il quale è stata commessa una violazione del codice della strada, alla quale consegue la perdita dei punti della patente, di comunicare le generalità del conducente, e, in riferimento all'art. 24 Cost., ove interpretati come impositivi di un obbligo di rendere testimonianza. Le situazioni poste a raffronto dal rimettente - e cioè la scelta del legislatore di reprimere penalmente l'omissione, da parte del cittadino, dell'obbligo di denuncia soltanto di certi reati, e quella di sanzionare, sul piano amministrativo, l'omessa comunicazione di dati idonei a consentire l'identificazione del soggetto responsabile di talune infrazioni stradali - sono eterogenee, mentre, premesso che il diritto al silenzio si esplica in ogni procedimento secondo le regole proprie di questo, la previsione dell'obbligo di comunicazione risulta chiaramente diretta a provocare - allorché la persona del conducente, autore dell'infrazione stradale, coincida con quella del proprietario del veicolo - una dichiarazione di natura confessoria da parte di un soggetto che risulta legittimato, in ciascuna delle suddette qualità, a proporre opposizione ex art. 204- bis del codice della strada avverso il verbale con cui si è contestata la commessa infrazione, dovendosi tenere conto, nel comparare "la posizione dell'imputato nel processo penale e la situazione della parte e del legittimato all'intervento nel processo civile", che "una cosa è: nemo testis in causa propria cui s'ispira l'art. 246 c.p.c., e altra cosa è: nemo tenetur edere contra se " cui si ispira, invece, il codice di rito penale. - Per la restituzione atti nel medesimo giudizio, v. ordinanza n. 23/2007. - Sulla impossibilità di comparare situazioni tra loro eterogenee, v., ex multis , le citate ordinanze n. 335 e n. 249/2007. - Sulla possibilità di configurare diversamente nei singoli procedimenti il diritto al silenzio, v., citata, ordinanza n. 33/2002. - Sulla posizione dell'imputato nel processo penale e la situazione della parte e del legittimato all'intervento nel processo civile, v., citata, sentenza n. 165/2008.
Riguarda ancheart. 7 d.lgs. 9/2002art. 7 d.l. 151/2003art. 1 legge 214/2003art. 180 Codice della strada
Circolazione stradale - Divieto di sorpasso - Sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori, o per altre cause di congestione della circolazione - Decurtazione di dieci punti della patente - Omessa previsione della detta decurtazione anche in caso di violazione del più grave divieto di sorpassare i conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza - Mancata sperimentazione della possibilità di pervenire ad un'interpretazione che superi i dubbi di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126- bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b ), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché «della tabella punteggi in esso previsti», censurato in riferimento all'art. 3 Cost. Invero il rimettente, lamentando l'asserita irragionevolezza della scelta del legislatore di prevedere, limitatamente alla decurtazione del punteggio della patente di guida, un trattamento più severo per l'infrazione oggetto del giudizio principale (art. 148, comma 11, del codice della strada), rispetto alla più grave violazione di cui al comma 14 del medesimo art. 148, non si è fatto carico di individuare una diversa possibile interpretazione della norma censurata che superi i dubbi di costituzionalità, quale quella di ritenere assoggettate allo stesso trattamento, in punto di decurtazione del punteggio dalla patente di guida, tutte le ipotesi di divieto di sorpasso previste dall'art. 148 del codice della strada. - Sull'obbligo, per il giudice, di sperimentare interpretazioni conformi a Costituzione, v., citate, ordinanze nn. 226, 205 e 193/2008.
Riguarda ancheart. 7 d.lgs. 9/2002art. 7 d.l. 151/2003art. 1 legge 214/2003
Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Prevista irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza che non sia giustificata da documentato motivo - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza nonché lesione del diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., perché, subordinando alla sussistenza di un giustificato e documentato motivo l'esonero dalla sanzione pecuniaria prevista a carico del proprietario dell'autoveicolo che non comunichi i dati personali e della patente del conducente, determinerebbe un'eccessiva compressione del diritto di difesa e riserverebbe irragionevolmente ai destinatari dell'obbligo un trattamento più severo di quello contemplato dall'art. 180, comma 8, dello stesso codice, che prevede l'esonero dalla sanzione in presenza di un giustificato motivo e senza dovere di allegazione documentale. Il legislatore non ha fatto un uso distorto della discrezionalità che gli compete in materia, poiché l'obbligo di comunicazione è strumentale alla soddisfazione di un interesse, la repressione delle infrazioni stradali, che è strettamente collegato alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e giustifica il rigore con cui è stata disciplinata la prova idonea ad esonerare da responsabilità il proprietario. Non c'è contrasto neppure con l'art. 24 Cost.: infatti, non è corretto affermare che la norma costringe i soggetti tenuti alla comunicazione a procurarsi ex post e per iscritto la prova dell'esimente, giacchè l'onere di documentazione non investe l'impossibilità di comunicare, ma semplicemente quelle circostanze fattuali idonee a rivelare la non esigibilità, nel singolo caso di specie, dell'obbligo di trasmissione dei dati. -Sulla discrezionalità legislativa in tema di individuazione delle condotte punibili e della scelta delle relative sanzioni v., citata, ordinanza n. 204/2008. -Sul fatto che la discrezionalità legislativa in materia di individuazione delle sanzioni possa essere censurata solo ove trasmodi nella irragionevolezza v., citata, ex multis , ordinanza n. 169/2006. -Sull'obbligo del proprietario di comunicare i dati del conducente v., citata, sentenza n. 165/2008. -Sul fatto che la disciplina del codice della strada è diretta a soddisfare l'esigenza di assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti v., citate, sentenze n. 165/2008, n. 428/2004, ordinanza n. 247/2005. -Sul ruolo preminente che ha la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente v., citata, sentenza n. 27/2005. -Sulla necessità di distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati e di chi abbia fornito una dichiarazione negativa v., citate, sentenza n. 165/2008 e ordinanze n. 282/2008, n. 434/2007, n. 244/2006.
Riguarda ancheart. 2 d.l. 262/2006art. 1 legge 286/2006
Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Sanzionabilità della mancata comunicazione - Asserita irragionevolezza - Sopravvenienza normativa - Necessità di nuova valutazione sulla rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici 'a quibus'.
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 126- bis , comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, va disposta la restituzione degli atti ai giudici a quibus , per una nuova valutazione sulla rilevanza delle questioni medesime, in considerazione della sopravvenuta modifica dell'art. 126- bis , comma 2, del codice della strada, impugnato da entrambi i rimettenti, ad opera del comma 164 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.
sentenza 23/2007massima n. 30984 Riguarda ancheart. 7 d.l. 151/2003art. 7 d.lgs. 9/2002art. 180 Codice della stradaart. 3 d.lgs. 151/2003
Circolazione stradale - Codice della strada - Patente a punti - Violazione commessa nei primi tre anni dal rilascio della patente - Raddoppio del punteggio da decurtare - Denunciata violazione del diritto di difesa - Omessa motivazione in ordine al parametro costituzionale evocato - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui dispone che i punti da decurtare per ogni singola violazione del codice della strada sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. Infatti, il parametro suindicato risulta meramente invocato, senza che il preteso contrasto con lo stesso della norma censurata sia sorretto da qualsivoglia motivazione. - Sulla manifesta inammissibilità per omessa motivazione in ordine al parametro evocato v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 388/2006, n. 414 e n. 197/2005.
sentenza 71/2007massima n. 31083 Riguarda ancheart. 7 d.lgs. 9/2002
Circolazione stradale - Codice della strada - Patente a punti - Violazione commessa nei primi tre anni dal rilascio della patente - Raddoppio del punteggio da decurtare - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazione, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che i punti da decurtare per ogni singola violazione del codice della strada sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. Infatti, non può reputarsi che la norma sia frutto di esercizio arbitrario della discrezionalità legislativa, in quanto la censura che prospetta la disparità di trattamento pone a raffronto situazioni eterogenee, ossia quella del conducente che abbia conseguito la patente da più di tre anni e quella del "neopatentato", che ha minor pratica nella guida e a cui si richiede maggiore prudenza. Non risulta conferente neanche il raffronto con il comma 1- bis dello stesso art. 126- bis , secondo cui, ove siano accertate contemporaneamente più violazioni del comma 1, possono essere decurtati al massimo quindici punti, salvo che si tratti di casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente: infatti, la decurtazione massima di quindici punti non potrebbe comunque trovare applicazione nell'ipotesi che riguarda il giudizio a quo , per la quale è contemplata la sospensione della patente di guida. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni v., citate, sentenza n. 144/2005, ordinanze n. 169 e n. 45/2006.
sentenza 71/2007massima n. 31084 Riguarda ancheart. 7 d.lgs. 9/2002
Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di indicare i dati del trasgressore non identificato al momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inosservanza - Denunciata violazione delle libertà di autodeterminazione e del diritto di difesa nonché disparità di trattamento fra cittadini in base alle condizioni economiche - Sopravvenuta modifica legislativa della norma impugnata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Deve essere ordinata la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b) , del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost.. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, il testo della norma impugnata è stato modificato dall'art. 2, comma 164, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comma introdotto dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione nel giudizio a quo .
Riguarda ancheart. 7 d.lgs. 9/2002art. 7 d.l. 151/2003
Circolazione stradale - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazione del codice della strada - Imputazione al proprietario del veicolo, salva comunicazione dei dati del trasgressore non identificato al momento dell'infrazione - Denunciata disparità di trattamento nonché violazione del principio della personalità della responsabilità penale, estensibile alle sanzioni amministrative, e lesione del diritto di difesa - Sopravvenuta modifica legislativa a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Va disposta la restituzione, al giudice rimettente, degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b ), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. La disposizione censurata, infatti, è stata dapprima dichiarata incostituzionale con sentenza n. 27 del 2005 e, successivamente, modificata ad opera dell'art. 2, comma 164, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286. - Per la declaratoria di illegittimità della norma censurata, v., citata, la sentenza n. 27/2005.
Riguarda ancheart. 7 d.lgs. 9/2002art. 7 d.l. 151/2003