Art. 134 c.d.s. — Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri
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Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano gia' adempiuto alle formalita' doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
16La Corte Costituzionale, con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 110 (in G.U. 1a s.s. 17/4/1996, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo anche quando sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo.
Testo vigente dal 18 aprile 1996 al 12 gennaio 1997 · versione 27 su Normattiva