Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo - Sopravvenuta modificazione legislativa - Ininfluenza ratione temporis sulla fattispecie oggetto del giudizio a quo - Rigetto della richiesta di restituzione atti formulata dalla difesa erariale.
Nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 171 e 213, comma 2- sexies , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, quest'ultimo censurato nel testo originario introdotto dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo, deve essere disattesa la richiesta di restituzione degli atti al remittente in relazione alle modifiche apportate all'art. 213, comma 2- sexies , tenuto conto che, considerata l'epoca dell'infrazione, la norma de qua continua, ratione temporis , ad applicarsi nel testo originario.
Riguarda ancheart. 3 d.l. 151/2003art. 213 Codice della stradaart. 5-bis d.l. 115/2005
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto ai responsabili di illeciti di pari o maggiore gravità - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 171 e 213, comma 2- sexies , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, quest'ultimo censurato nel testo originario introdotto dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo. Infatti, in merito alla denunciata disparità di trattamento, almeno in una delle ipotesi evocate quale tertium - artt. 186 e 187 del codice della strada - la confisca è contemplata (confisca di ciclomotore usato per commettere un reato); inoltre, la scelta del legislatore di reprimere più intensamente l'infrazione dell'inosservanza dell'obbligo del casco risponde alla necessità di prevenire i rischi specifici conseguenti alla utilizzazione dei veicoli a due ruote. -Sulla necessità di prevenire i rischi legati alla circolazione di veicoli a due ruote v., citate, sentenza n. 345/2007 e ordinanza n. 125/2008.
Riguarda ancheart. 3 d.l. 151/2003art. 213 Codice della stradaart. 5-bis d.l. 115/2005
Circolazione stradale - Violazioni al codice della strada - Sanzione accessoria della confisca obbligatoria del motoveicolo - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione nonché del principio della responsabilità penale - Lamentata lesione del diritto di proprietà e dei principi relativi al diritto di difesa e al giusto processo - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Va ordinata la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 213, comma 2- sexies, (introdotto dall'art. 5 -bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), 170 e 171, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione. Invero, nelle more del giudizio, i commi 167, 168 e 169 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, inseriti dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, hanno, rispettivamente, sostituito il testo degli artt. 170, comma 7, 171, comma 3, e 213, comma 2- sexies del codice della strada, sicché, alla luce di tale sopravvenienza normativa, si impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni dagli stessi sollevate.
sentenza 40/2008massima n. 32130 Riguarda ancheart. 213 Codice della stradaart. 5-bis d.l. 115/2005art. 170 Codice della strada
Circolazione stradale - Obbligo per i conducenti di ciclomotori di indossare il casco protettivo - Esenzione per chi sia affetto da patologia che sarebbe aggravata dall'uso del casco - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Omessa descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi principali, con conseguente carenza di motivazione in ordine alla rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 171, comma 1- bis , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma aggiunto dall'art. 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 e poi sostituito dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 172, comma 8, lettera f) ( recte : lettera e) ), del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per mancata previsione dell'esenzione dall'obbligo per i conducenti di ciclomotori di indossare il casco protettivo per chi sia affetto da patologia che sarebbe aggravata dall'uso di tale dispositivo di sicurezza. Infatti, il giudice rimettente ha omesso una compiuta descrizione della fattispecie, impedendo così di vagliare l'effettiva applicabilità della norma denunciata al giudizio principale, con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione.
sentenza 60/2008massima n. 32191 Riguarda ancheart. 3 d.l. 151/2003art. 33 legge 472/1999art. 172 Codice della strada
Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Contrasto con il principio di eguaglianza, con il diritto di proprietà privata e con altri parametri numericamente indicati - Omessa descrizione della fattispecie oggetto di giudizio con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza e non manifesta fondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione. Infatti, il giudice a quo , limitandosi ad enunciare un preteso contrasto fra le norme censurate e gli evocati parametri costituzionali senza fornire alcuna motivazione in proposito, ha omesso completamente di descrivere le fattispecie oggetto di ciascuno dei giudizi a quibus , e ciò si risolve in una carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione. - Per l'affermazione secondo cui l'omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo si risolve nella radicale carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza, della questione, v., citate, ordinanza n. 376/2006, nonché, ex plurimis , ordinanza nn. 459, 439, 339/2006.
sentenza 72/2007massima n. 31085 Riguarda ancheart. 5-bis d.l. 115/2005art. 213 Codice della strada
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazione del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere talune violazioni amministrative - Dedotta violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione nonché lamentato contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto alla proprietà privata e disparità di trattamento tra conducenti di veicoli a due ruote e di altri veicoli - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici remittenti.
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 213, commi 2- quinquies e 2- sexies (commi entrambi introdotti dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), e dell'art. 171, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Invero, nelle more del giudizio, i commi 168 e 169 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, inseriti dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, hanno, rispettivamente, modificato, l'uno, il testo dell'art. 171, comma 3, del codice della strada, l'altro, il testo del successivo art. 213, comma 2- sexies , ditalchè, alla luce di tale duplice sopravvenienza normativa, si impone una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.
sentenza 73/2007massima n. 31086 Riguarda ancheart. 5-bis d.l. 115/2005art. 213 Codice della strada
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazione del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere talune violazioni amministrative o per commettere un reato - Sopravvenienza di una nuova disciplina normativa modificativa delle disposizioni censurate - Necessità di un nuovo esame sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Deve essere ordinata la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 213, comma 2- sexies , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, censurato per contrasto con gli artt. 3, 27, 31 e 42 Cost., gli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2- sexies , del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 2, 3, 42, 24 e 111 Cost., e degli artt. 171, comma 3, e 213, comma 2- sexies , dello stesso d.lgs., per contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost.: infatti, nelle more del giudizio di costituzionalità, il testo dell'art. 171, comma 3, e dell'art. 213, comma 2- sexies , sono stati modificati dall'art. 2, commi 168 e 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni.
Riguarda ancheart. 5-bis d.l. 115/2005art. 213 Codice della strada
Circolazione stradale - Violazioni al codice della strada - Sanzione accessoria della confisca obbligatoria del motoveicolo - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e lesione del diritto di proprietà - Denunciata violazione del principio di proporzionalità della sanzione nonché del principio della responsabilità personale per le sanzioni amministrative equiparate a quelle penali - Omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
Ove il giudice rimettente - nell'ordinanza con cui solleva questione incidentale di legittimità costituzionale - ometta completamente di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo, tale omissione comporta la manifesta inammissibilità della questione. (Nella specie, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, comma 3, e 213, comma 2- sexies - comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , n. 2, nel testo risultante dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168 - del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). - Da ultimo, ordinanze nn. 132 e 72/2007.
Riguarda ancheart. 213 Codice della stradaart. 5-bis d.l. 115/2005
Circolazione stradale - Violazioni al codice della strada - Sanzione accessoria della confisca obbligatoria del motoveicolo - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio di eguaglianza, del principio di proporzionalità delle sanzioni, lesione del diritto di proprietà e dei principi relativi al diritto di difesa e al giusto processo - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici 'a quibus'.
Restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111 Cost., degli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2- sexies (introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 265, in quanto, a seguito delle modificazioni delle norme censurate intervenute nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, è necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni.
Riguarda ancheart. 213 Codice della stradaart. 5-bis d.l. 115/2005
CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA DI MOTOVEICOLI A DUE RUOTE - OBBLIGO DI INDOSSARE IL CASO PROTETTIVO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO PER L'INOSSERVANZA - LAMENTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E CON IL DIRITTO ALLA PROPRIETÀ PRIVATA - OMESSA DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE OGGETTO DI GIUDIZIO CON CONSEGUENTE DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione. Le ordinanze di rimessione, infatti, limitandosi ad enunciare un preteso contrasto fra le norme censurate e gli evocati parametri costituzionali senza alcuna motivazione, difettano della descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus , e ciò si risolve in una carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione. > >- Per l'affermazione secondo cui le omesse descrizioni delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus , giacchè si risolvono nella radicale carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza, comportano "la manifesta inammissibilità della questione" sollevata, v. citate ordinanze nn. 228, 164, 161, 123/2006 e n. 123/2005.
Riguarda ancheart. 5-bis d.l. 115/2005art. 213 Codice della strada
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazione del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere talune violazioni amministrative - Dedotta violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione nonché lamentato contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto alla proprietà privata e disparità di trattamento tra conducenti di veicoli a due ruote e di altri veicoli - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2 -sexies (comma introdotto dall'art. 5 -bis , comma 1, lettera c) , del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Invero, nelle more del giudizio, i commi 168 e 169 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, inseriti dalla relativa legge di conversione, 24 novembre 2006, n. 286, hanno rispettivamente, modificato, l'uno, il testo dell'art. 171, comma 3, del codice della strada, l'altro, il testo del successivo art. 213, comma 2 -sexies , sicché, alla luce di tale duplice sopravvenienza normativa, si impone una rinnovata valutazione della rilevanza delle questioni sollevate.
Riguarda ancheart. 213 Codice della stradaart. 5-bis d.l. 115/2005
Circolazione stradale - Guida di ciclomotori e motocicli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Mancata esenzione per coloro che risultino affetti da patologie che ne impediscano l'uso - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento, rispetto all'esenzione dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza (prevista in analoga situazione) - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'obbligo di indossare il casco per coloro che risultino affetti da patologie che ne impediscano l'uso, contrariamente a quanto previsto dalla stessa legge rispetto alle cinture di sicurezza. Infatti, una disciplina derogatoria al regime generale - quale è quella invocata come 'tertium comparationis' - può essere estesa ad altra fattispecie solo in presenza di una 'ratio' (assente nella specie) che ciò imponga. M.F.
CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA DI MOTOVEICOLI - CONDUCENTI MAGGIORENNI - USO DEL CASCO - OBBLIGO, SANZIONATO CON PENA AMMINISTRATIVA, DI INDOSSARLO, IN CASO DI GUIDA DI MOTOVEICOLI DI OLTRE 50 CC. DI CILINDRATA - ASSERITA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER NON ESSERE TALE OBBLIGO PREVISTO PER LA GUIDA, DA PARTE DEGLI STESSI CONDUCENTI MAGGIORENNI, DI CICLOMOTORI - DENUNCIATA INDEBITA INGERENZA DEL POTERE STATALE NELLA SFERA INDIVIDUALE DEL CITTADINO, NON ESSENDO NELLA FATTISPECIE IN PERICOLO IL DIRITTO ALLA SALUTE DI TERZI - QUESTIONE SOLLEVATA NEI CONFRONTI DI NORME DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA NON APPLICABILI NEL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata - riguardo all'obbligo, sanzionato con pena amministrativa, per i conducenti maggiorenni di motoveicoli, di indossare il casco - nei confronti dell'art. 171, comma primo, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 285 del 1992 (nuovo codice della strada). La disposizione impugnata, infatti, non essendo ancora entrata in vigore al tempo delle infrazioni oggetto del giudizio 'a quo', non e' in questo applicabile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo comma, 16, primo comma, e 32 Cost., dell'art. 171, comma primo, lett. a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). red.: F.S. rev.: S.P.