Art. 180 c.d.s.Possesso dei documenti di circolazione e di guida

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Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con se' i seguenti documenti:

  • a)la carta di circolazione, il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto; 102
  • b)la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonche' lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2; 102
  • c)l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonche' un documento personale di riconoscimento;
  • d)il certificato di assicurazione obbligatoria. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con se' la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con se' anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7. Il conducente deve, altresi', avere con se' l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo e' impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con se' la relativa autorizzazione. ((Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,)) Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione puo' essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. 98 Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione o di formazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneita', quando prescritti. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2011, N. 59. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione e' da € 25 a € 100. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.697. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 133
Gli interventi su questo articolo(13)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Decreto 29 dicembre 2006

80

con decorrenza dal 1 gennaio 2007

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Decreto 17 dicembre 2008

89

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Corte Costituzionale

98

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 -23 luglio 2010, n. 280 (in G.U. 1a s.s. 28-7-2010, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada), come integrato dall'articolo 3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni ad codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, la facolta' di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell'originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo".

Decreto 22 dicembre 2010

101

con decorrenza dal 1 gennaio 2011

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59

102

con decorrenza dal 19 gennaio 2013

Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB".

Decreto 19 dicembre 2012

114

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Decreto 16 dicembre 2014

124

con decorrenza dal 1 gennaio 2015

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Decreto 20 dicembre 2016

133

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Testo vigente dal 24 giugno 2017 al 13 gennaio 2019 · versione 193 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

25 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 10 novembre 2021oggiper 5 anniin vigore
  2. 15 gennaio 202110 novembre 2021per 10 mesi
  3. 15 settembre 202015 gennaio 2021per 4 mesi
  4. 13 gennaio 201915 settembre 2020per un anno
  5. 24 giugno 201713 gennaio 2019per un anno
  6. 14 gennaio 201724 giugno 2017per 5 mesi
  7. 15 gennaio 201514 gennaio 2017per 2 anni
  8. 2 febbraio 201315 gennaio 2015per un anno
  9. 19 gennaio 20132 febbraio 2013per 14 giorni
  10. 15 gennaio 201319 gennaio 2013per 4 giorni
  11. 15 maggio 201115 gennaio 2013per un anno
  12. 15 gennaio 201115 maggio 2011per 4 mesi
  13. 13 agosto 201015 gennaio 2011per 5 mesi
  14. 29 luglio 201013 agosto 2010per 15 giorni
  15. 14 gennaio 200929 luglio 2010per un anno
  16. 14 gennaio 200714 gennaio 2009per 2 anni
  17. 14 gennaio 200514 gennaio 2007per 2 anni
  18. 13 agosto 200314 gennaio 2005per un anno
  19. 14 gennaio 200313 agosto 2003per 7 mesi
  20. 14 gennaio 200114 gennaio 2003per 2 anni
  21. 12 gennaio 199914 gennaio 2001per 2 anni
  22. 12 gennaio 199712 gennaio 1999per 2 anni
  23. 24 gennaio 199512 gennaio 1997per un anno
  24. 1 ottobre 199324 gennaio 1995per un anno
  25. 18 maggio 19921 ottobre 1993per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art180 · fonte su Normattiva