Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Circolazione stradale - Possesso dei documenti di circolazione e di guida - Previsione che la carta di circolazione possa essere sostituita, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e a locazione senza conducente, da fotocopia autenticata e sottoscritta dal proprietario - Omessa estensione a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, della facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell'originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 180, comma 4, cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come integrato dall'art. 3, comma 17, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, la facoltà - espressamente prevista in relazione al servizio pubblico di trasporto di persone e alla locazione senza conducente - di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell'originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo. La ratio della scelta legislativa di consentire ai conduttori di mezzi adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone di tenere a bordo la fotocopia della carta di circolazione invece dell'originale deve essere ravvisata nella ragionevole esigenza di semplificare la gestione del servizio, attraverso una rapida e sistematica rintracciabilità della documentazione originale per l'espletamento delle pratiche di rinnovo, aggiornamento e revisione periodica dei veicoli, e di prevenire il rischio di smarrimento dei documenti, con conseguente fermo dei veicoli, oltre che di realizzare una sorta di tutela dei dipendenti, esonerandoli da una gravosa responsabilità connessa all'eventuale smarrimento. Siffatte finalità si attagliano anche ad ogni altro servizio pubblico che abbia il carattere dell'essenzialità (quale delineato nell'art. 1 della legge n. 146 del 1990) e si connoti per la gestione di un parco automezzi, sicché l'omessa estensione della descritta facilitazione, coerente con la generale tendenza all'autocertificazione, finisce per ledere il principio di ragionevolezza. In ogni caso, il controllo dell'effettivo possesso del documento originale è agevolmente realizzabile attraverso l'invito alla presentazione presso gli uffici di polizia per l'esibizione dello stesso. (E' assorbito l'ulteriore profilo di censura riferito alla dedotta violazione dell'art. 41 Cost.).
Riguarda ancheart. 3 d.l. 151/2003
Circolazione stradale - Patente a punti - Inosservanza dell'obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria anche nell'ipotesi in cui il proprietario non riesca a rintracciare i dati dell'effettivo conducente - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e della responsabilità personale nell'ambito delle sanzioni amministrative, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Questione già decisa nonché inconferente in relazione all'art. 27 Cost. - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126- bis , comma 2, e 180, comma 8, cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come modificati dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui prevedono che, anche nell'ipotesi in cui il proprietario non riesca a rintracciare i dati dell'effettivo conducente, lo stesso sia soggetto alle sanzioni previste dal citato art. 180, comma 8. La sentenza n. 165 del 2008 e l'ordinanza n. 244 del 2006 hanno, infatti, già evidenziato come, nell'applicazione dell'art. 126- bis , comma 2, cod. strada, vi sia la necessità di distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo sulla base di giustificazioni la cui idoneità ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio. In tal modo, viene riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi dalla responsabilità, dimostrando l'impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella negativa (cioè a dire di non conoscenza dei dati personali e della patente del conducente autore della commessa violazione). Quanto al richiamo all'art. 27 Cost., esso non è pertinente poiché la norma è applicabile alla sola responsabilità penale e non anche a quella amministrativa. Sulla portata dell'obbligo del proprietario del veicolo previsto dall'art. 126- bis , comma 2, cod. strada, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 165/2008, ordinanze n. 434/2007 e n. 244/2006. Per la riferibilità dell'art. 27 Cost. alla sola responsabilità penale e non anche a quella amministrativa, v. la citata ordinanza n. 434/2007.
Riguarda ancheart. 126-bis Codice della strada
Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Sanzionabilità della mancata comunicazione - Disciplina originaria, applicabile 'ratione temporis' - Questione riproposta a seguito di precedente pronuncia di restituzione degli atti al rimettente - Rilevanza - Sussistenza.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b ), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'articolo 180, comma, 8 del medesimo codice - questione riproposta nello stesso giudizio a seguito di ordinanza di restituzione atti per ius superveniens -, sussiste la rilevanza, ancorché la prima delle indicate disposizioni sia censurata nel suo testo originario, anteriore a quello modificato dall'art. 2, comma 164, lettera b ), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, atteso che giudice a quo muove dal corretto ed adeguatamente motivato presupposto di dover decidere la controversia devoluta al suo esame facendo applicazione dell'art. 126- bis , comma 2, del codice della strada nel suo testo originario, attesa la vigenza, in materia di illecito amministrativo, della regola dell'assoggettamento «della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi».
Riguarda ancheart. 126-bis Codice della stradaart. 7 d.lgs. 9/2002art. 7 d.l. 151/2003art. 1 legge 214/2003
Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Sanzionabilità della mancata comunicazione - Disciplina originaria, applicabile 'ratione temporis' - Lamentata irragionevolezza, per l'imposizione di un obbligo di denuncia o testimonianza in relazione a meri illeciti amministrativi - Asserita lesione del diritto di difesa, per contrasto con il principio 'nemo tenetur se detegere', ritenuto operante anche in «ambito extrapenale» - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b ), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'articolo 180, comma, 8 del medesimo codice, censurati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto prevedono un obbligo per il proprietario non conducente di un veicolo con il quale è stata commessa una violazione del codice della strada, alla quale consegue la perdita dei punti della patente, di comunicare le generalità del conducente, e, in riferimento all'art. 24 Cost., ove interpretati come impositivi di un obbligo di rendere testimonianza. Le situazioni poste a raffronto dal rimettente - e cioè la scelta del legislatore di reprimere penalmente l'omissione, da parte del cittadino, dell'obbligo di denuncia soltanto di certi reati, e quella di sanzionare, sul piano amministrativo, l'omessa comunicazione di dati idonei a consentire l'identificazione del soggetto responsabile di talune infrazioni stradali - sono eterogenee, mentre, premesso che il diritto al silenzio si esplica in ogni procedimento secondo le regole proprie di questo, la previsione dell'obbligo di comunicazione risulta chiaramente diretta a provocare - allorché la persona del conducente, autore dell'infrazione stradale, coincida con quella del proprietario del veicolo - una dichiarazione di natura confessoria da parte di un soggetto che risulta legittimato, in ciascuna delle suddette qualità, a proporre opposizione ex art. 204- bis del codice della strada avverso il verbale con cui si è contestata la commessa infrazione, dovendosi tenere conto, nel comparare "la posizione dell'imputato nel processo penale e la situazione della parte e del legittimato all'intervento nel processo civile", che "una cosa è: nemo testis in causa propria cui s'ispira l'art. 246 c.p.c., e altra cosa è: nemo tenetur edere contra se " cui si ispira, invece, il codice di rito penale. - Per la restituzione atti nel medesimo giudizio, v. ordinanza n. 23/2007. - Sulla impossibilità di comparare situazioni tra loro eterogenee, v., ex multis , le citate ordinanze n. 335 e n. 249/2007. - Sulla possibilità di configurare diversamente nei singoli procedimenti il diritto al silenzio, v., citata, ordinanza n. 33/2002. - Sulla posizione dell'imputato nel processo penale e la situazione della parte e del legittimato all'intervento nel processo civile, v., citata, sentenza n. 165/2008.
Riguarda ancheart. 126-bis Codice della stradaart. 7 d.lgs. 9/2002art. 7 d.l. 151/2003art. 1 legge 214/2003
Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Sanzionabilità della mancata comunicazione - Asserita irragionevolezza - Sopravvenienza normativa - Necessità di nuova valutazione sulla rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici 'a quibus'.
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 126- bis , comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, va disposta la restituzione degli atti ai giudici a quibus , per una nuova valutazione sulla rilevanza delle questioni medesime, in considerazione della sopravvenuta modifica dell'art. 126- bis , comma 2, del codice della strada, impugnato da entrambi i rimettenti, ad opera del comma 164 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.
sentenza 23/2007massima n. 30984 Riguarda ancheart. 126-bis Codice della stradaart. 7 d.l. 151/2003art. 7 d.lgs. 9/2002art. 3 d.lgs. 151/2003
Circolazione stradale - Patente a punti - Previsto obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza e asserita indebita compressione del diritto di difesa - Intervenuta modificazione di una delle norme censurate - Necessità di nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al rimettente.
Va disposta la restituzione al rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto dell'art. 126- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b) , del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, il testo dell'art. 126- bis , comma 2, è stato modificato dal comma 164 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, inserito dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, risultando le conseguenze della mancata comunicazione «dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione» oggetto di una nuova disciplina, per la quale il «proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000», sicché si rende necessaria una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.
Riguarda ancheart. 126-bis Codice della stradaart. 7 d.lgs. 9/2002art. 7 d.l. 151/2003
Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inosservanza e segnalazione di polizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a carico del proprietario del veicolo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza nonché indebita incidenza sul diritto di difesa, con lesione del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative - Possibile interpretazione delle norme censurate conforme a Costituzione - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 126- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b) , del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Da un lato, infatti, i rimettenti, nel censurare l'equiparazione, operata dalle norme impugnate, tra le condotte «tenute da coloro che "scientemente" (e quindi con dolo) o colposamente omettono di fornire la dovuta comunicazione dei dati del conducente del veicolo contravvenzionato» e quelle di quanti o «comunichino anche semplicemente di "non ricordare" chi si trovasse alla guida del veicolo», ovvero «proponendo ricorso, motivino le ragioni per le quali si trovano nell'impossibilità di comunicare alcunché», non considerano che - anteriormente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione - l'art. 126- bis , comma 2, è stato modificato dal comma 164 dell'art. 2 d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, inserito dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, nel senso che il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000» e dall'altro, le norme censurate, già nella loro formulazione originaria, dovevano essere interpretate nel senso di riconoscere la possibilità di distinguere il caso di chi, inopinatamente, ignori del tutto l'invito "a fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione", da quello di colui che, "presentandosi o scrivendo", adduca invece l'esistenza di motivi idonei a giustificare l'omessa trasmissione di tali dati», laddove un'opzione ermeneutica, che equiparasse ogni ipotesi di omessa comunicazione di detti dati, presenterebbe una dubbia compatibilità con l'art. 24 Cost., in quanto, non consentendo in alcun modo all'interessato di sottrarsi all'applicazione della sanzione pecuniaria, si risolverebbe nella previsione di una presunzione iuris et de iure di responsabilità, mentre il parametro di cui all'art. 27 Cost., essendo riferibile alla sola responsabilità penale e non pure a quella amministrativa, non è pertinente. - Sulla portata dell'obbligo di comunicazione dei dati del conducente del veicolo, ai fini dell'applicazione della disciplina relativa alla patente a punti, nel caso in cui la contestazione non sia stata effettuata immediatamente, v. la citata ordinanza n. 244/2006. - Sulla illegittimità di previsioni legislative che si risolvano in una presunzione iuris et de iure di responsabilità, v. la citata sentenza n. 144/2005.
Riguarda ancheart. 126-bis Codice della stradaart. 7 d.lgs. 9/2002art. 7 d.l. 151/2003
CIRCOLAZIONE STRADALE - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - IMPOSSIBILITÀ DI IDENTIFICARE IL CONDUCENTE AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO - OBBLIGO DEL CONDUCENTE DI FORNIRE I DATI DEL TRASGRESSORE - DENUNCIATA LIMITAZIONE DELLA LIBERTÀ DI AUTODETERMINAZIONE, DISCRIMINAZIONE IN BASE AL REDDITO, COMPRESSIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - CENSURA DI NORMA INCONFERENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La disposizione censurata si limita, infatti, in via generale, a sanzionare il contegno di chi «senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative» previste dal medesimo codice, laddove è il precedente art. 126- bis , comma 2, a prevedere - nel caso di mancata immediata identificazione del conducente responsabile di un'infrazione stradale comportante l'applicazione della misura della decurtazione del punteggio dalla patente di guida - l'obbligo, a carico del proprietario del veicolo, di comunicare «entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», e a stabilire, in caso di omessa comunicazione, l'applicazione nei confronti del soggetto inadempiente della «sanzione prevista dall'art. 180, comma 8», sicché la questione - diretta a censurare la equiparazione, sotto il profilo delle conseguenze sanzionatorie, del contegno di chi abbia omesso «di comunicare del tutto i dati del trasgressore» e della condotta di chi confessi «di non essere in grado di fornire i dati richiesti, vuoi perché non ricorda, vuoi perché non è a conoscenza di colui che al momento della violazione conduceva il veicolo» - avrebbe dovuto indirizzarsi avverso il predetto art. 126- bis , comma 2, del codice della strada, poiché il censurato art. 180, comma 8, viene in rilievo solo ai fini dell'identificazione del tipo di sanzione da irrogare. > >- Sulla manifesta inammissibilità della questione allorquando non venga individuata correttamente la norma applicabile al giudizio a quo , v. la citata ordinanza n. 237/2005.
sentenza 97/2006massima n. 30246 CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE A PUNTI - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO DI INDICARE I DATI DEL TRASGRESSORE NON IDENTIFICATO AL MOMENTO DELL'INFRAZIONE - IRROGAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA IN CASO DI INOSSERVANZA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA CITTADINI IN BASE ALLE LORO CONDIZIONI ECONOMICHE, IRRAGIONEVOLE PREVISIONE DI UNA SANZIONE NON RICONDUCIBILE ALLA TRASGRESSIONE DI UNA SPECIFICA NORMA RELATIVA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - POSSIBILITÀ DI UNA INTERPRETAZIONE CONFORME ALLA COSTITUZIONE - OMESSA VERIFICA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 126- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b) del decreto- legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell'art. 180, comma 8 del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, che prevedono l'applicazione di una sanzione pecuniaria al proprietario del veicolo per la mancata comunicazione, da parte dello stesso, dei dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione. Invero, quanto alla supposta disparità di trattamento tra cittadini che hanno la capacità patrimoniale per assolvere all'adempimento imposto e coloro che non hanno tale capacità, la questione risulta sollevata in modo astratto ed ipotetico, poiché manca, nell'ordinanza di rimessione, qualsivoglia riferimento alle condizioni economiche dell'attore nel giudizio principale; quanto poi alla doglianza relativa al difetto di ragionevolezza, atteso che la sanzione pecuniaria de qua colpirebbe indifferentemente tanto il comportamento di chi, inopinatamente, ignori del tutto l'invito a fornire i dati del conducente dell'autoveicolo, quanto il contegno di chi, presentandosi o scrivendo, adduca l'esistenza di motivi idonei a giustificare l'omessa trasmissione dei dati, il giudice a quo ha omesso di considerare se già esista la possibilità di pervenire, in via interpretativa, ad una soluzione conforme alla Costituzione. > >- Sull'inammissibilità della questione sollevata in modo astratto ed ipotetico v. ordinanza citata n. 66/2005. > >- Sull'inammissibilità della questione per la mancata verifica della possibilità di giungere ad un'interpretazione conforme alla Costituzione, v. ordinanze citate nn. 64 e 57/2006.
Riguarda ancheart. 126-bis Codice della stradaart. 7 d.lgs. 9/2002art. 7 d.l. 151/2003