Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Circolazione stradale - Sanzionabilità del rifiuto di sottoposizione ad accertamenti tesi a verificare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope - Indicazione dei casi e dei modi di compromissione della libertà personale ed esclusione della responsabilità solidale del proprietario dell'autovettura - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto all'inviolabilità della libertà personale e del diritto di difesa, nonché del principio di personalità della responsabilità penale - Omessa descrizione della fattispecie con conseguente impossibilità di verificare la rilevanza della questione e omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 187, comma 8, e 196, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento agli articoli 3, 13, 24 e 27 della Costituzione, nella parte in cui si sanziona il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3 o 5 dell'art. 187 cit., nella parte in cui (art. 187, comma 3) non sono indicati i casi e i modi in cui la libertà personale del conducente può essere compressa, sottraendo al controllo dell'autorità giudiziaria la decisione se sottoporre o meno lo stesso conducente ad accertamenti urgenti aventi finalità probatorie, nonché nella parte in cui non si esclude la responsabilità solidale del proprietario dell'autovettura nell'ipotesi di cui al comma 8 dell'art. 187 cit. Invero, il rimettente, da un lato, omette di descrivere la fattispecie del giudizio a quo , circostanza che preclude il necessario controllo sulla rilevanza della questione, dall'altro, limitandosi a formulare i tre quesiti, rinviando alle motivazioni esposte dai ricorrenti, in contrasto con il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, omette ogni motivazione sulla non manifesta infondatezza. - Sulla omessa descrizione della fattispecie del giudizio a quo , che preclude il necessario controllo sulla rilevanza della questione, vedi, citate, ex plurimis, ordinanze n. 96 e n. 93/2009 e n. 395/2008. - Sulla manifesta inammissibilità per mancanza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, vedi, citate, ordinanze n. 110 e n. 122/2009.
Riguarda ancheart. 187 Codice della strada
CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONE NON CONTESTATA IMMEDIATAMENTE AL RESPONSABILE DI UN'INFRAZIONE STRADALE - PROPRIETARIO DEL VEICOLO - OBBLIGO DI PAGAMENTO IN SOLIDO CON L'AUTORE DELLA VIOLAZIONE DELLA SOMMA DA QUESTI DOVUTA A TITOLO DI SANZIONE PECUNIARIA - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITÀ PERSONALE DEL TRASGRESSORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, e dell'art. 196, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui estendono ad altri soggetti l'obbligo di pagamento in solido con l'autore della violazione della somma da questi dovuta a titolo di sanzione pecuniaria. Premesso che, allorché venga in rilievo l'applicazione di sanzioni non aventi natura personale, la responsabilità del proprietario di un veicolo - ovvero, in sua vece, degli altri soggetti menzionati dall'art. 196 del codice della strada - per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale, deve escludersi che l'art. 126- bis , comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, in combinato disposto con l'art. 196 del medesimo codice, violi il preteso «principio costituzionale della responsabilità personale del trasgressore ex art. 3 legge 24 novembre 1981, n. 689», in quanto tale ultima disposizione non può essere letta disgiuntamente da quella di cui al successivo art. 6 della stessa legge n. 689 del 1981, che disciplina, per le sole sanzioni pecuniarie, la solidarietà passiva tra il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario e l'autore della violazione. > >- Sulla responsabilità solidale del proprietario del veicolo o degli altri soggetto di cui all'art. 196 del codice della strada, v. la citata sentenza n. 27/2005 e l'ordinanza n. 319/2002.
Riguarda ancheart. 126-bis Codice della strada
CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONE NON CONTESTATA IMMEDIATAMENTE AL RESPONSABILE DI UN'INFRAZIONE STRADALE - NOTIFICAZIONE DEL RELATIVO VERBALE AL PROPRIETARIO DEL VEICOLO CON L'OBBLIGO DI TRASMETTERE I DATI DEL RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELL'AUTORE INDICATO QUALE RESPONSABILE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 196 e 201, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui prevedono - «in caso di violazione non contestata immediatamente» al responsabile di un'infrazione stradale - la notificazione del relativo verbale «ai soggetti di cui all'art. 196». La questione risulta infatti sollevata sulla base di un presupposto - quello secondo cui il soggetto indicato quale autore dell'infrazione stradale, all'esito della comunicazione dei suoi dati personali e della patente, fatta pervenire all'autorità da taluno dei soggetti coobbligati in solido per il pagamento della sanzione pecuniaria, sarebbe di fatto privo di tutela giuridica - erroneo, giacché il soggetto che venga identificato, non immediatamente, quale responsabile della violazione del codice della strada, è legittimato a proporre ricorso al Giudice di pace, ex art. 204- bis del codice della strada, avverso il verbale di contestazione dell'infrazione stradale, seppur «al solo e specifico scopo» di escludere che tale atto possa fungere da titolo o per irrogargli «la sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida» ovvero «per una eventuale azione di regresso» esperibile da parte di chi abbia pagato la somma dovuta quale sanzione pecuniaria. > >- Sulla possibilità che il conducente del quale siano comunicati i dati possa proporre opposizione, v. la citata sentenza n. 471/2005.
Riguarda ancheart. 201 Codice della strada
Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzioni amministrative - Obbligo in solido a carico del proprietario del veicolo con il quale vengono commesse le infrazioni - Difetto di motivazione nella prospettazione della questione, con riferimento generico ai parametri invocati - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono l'obbligo in solido a carico del conducente e del proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa, allorquando la circolazione del veicolo avviene contro la volontà del proprietario. Infatti, da un lato, gli artt. 22, terzo comma, e 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono indicati solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione e non nella motivazione; dall'altro, l'ordinanza non specifica in alcun modo le ragioni per le quali sarebbero violati i parametri costituzionali, evocati del tutto genericamente. - In tema di difetto di motivazione, v. citata ordinanza n. 432/2000.
Riguarda ancheart. 6 legge 689/1981art. 22 legge 689/1981art. 23 legge 689/1981
CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONI PUNIBILI CON SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA - RESPONSABILITA' IN SOLIDO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO CON L'AUTORE DELLA VIOLAZIONE, AL PAGAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA - ESCLUSIONE DI TALE RESPONSABILITA', IN CASO DI INOSSERVANZA DA PARTE DEL CONDUCENTE NON PROPRIETARIO, DELL'INVITO AD ESIBIRE LA PATENTE DI GUIDA - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 196, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto la mancanza di chiarezza nel profilare gli esatti termini della questione, traducendosi in una carenza di motivazione su un punto essenziale di essa, pone la Corte nell'impossibilita' di decidere in maniera univoca. red.: S. Di Palma