Art. 219-bis c.d.s.Inapplicabilita' delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 2009 al 30 luglio 2010. Leggi il testo vigente →

Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende e' commessa da un conducente munito di certificato di idoneita' alla guida di cui all'articolo 116, commi Ibis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneita' alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresi', le disposizioni dell'articolo 126-bis. Se il conducente e' persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non e' richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresi, le disposizioni dell'articolo articolo 126-bis. 3. Quando il conducente e' minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2

Testo vigente dal 8 agosto 2009 al 30 luglio 2010 · versione 134 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art219bis · fonte su Normattiva