Art. 219-bis c.d.s. — Inapplicabilita' delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni
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((1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende e' commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneita' alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresi' le disposizioni dell' articolo 126-bis)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120)). Quando il conducente e' minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.
Testo vigente dal 30 luglio 2010 al 15 maggio 2011 · versione 140 su Normattiva